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Tracciabilità di filiera alimentare

Tracciabilità di filiera alimentare

Con l’emanazione del Regolamento CE n. 178 del 2002, è stato reso obbligatorio per qualsiasi tipo di Attività alimentare, la tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti che acquista, produce, detiene, vende o somministra. Gli articoli del regolamento di interesse sono il 17, 18 e 19.


Cosa è la Tracciabilità; a cosa serve?. Tracciabilità significa tenere traccia; ovvero occorre registrare i dati della merce che entra in azienda (fornitore, articolo, lotto, ecc.); occorre tenere traccia delle materie prime che si impiegano (con al creazione del lotto interno) e dei clienti ai quali sono stati forniti i prodotti. Quindi devo sapere cosa entra in azienda (Da chi) e sapere cosa esce dall’azienda (A chi).

Lo scopo delle registrazioni è quello di poter ricostruire la storia di un prodotto (pane, conserve, dolci, ecce) partendo dal consumatore finale (dalla tavola) fino a giungere al contadino che ha coltivato, ad esempio, il grano (al campo) e viceversa. Ogni “anello” della filiera deve fare la sua parte di registrazioni. Fa eccezione a questa regola colui che vende solo al consumatore finale; ha, tuttavia, l’obbligo di tenere traccia di ciò che acquista o impiega come materie prime.

Il regolamento Europeo dà ampi margini di “movimento” su come organizzare e gestire il sistema di rintracciabilità (cartaceo, informatico, misto, semplice o farraginoso) l’importante è che sia soddisfatto quanto richiesto. In caso di assenza o di non corretta gestione del sistema di rintracciabilità è prevista una multa di 2000 euro secondo D.lds 193/2007.

Faccio un esempio pratico sull’utilità del sistema di rintracciabilità di filiera: ammettiamo il caso che venga commercializzata sul mercato italiano una partita di grano che, dopo alcune approfondite analisi, risulta essere contaminata da tossine fungine (Aflatossine) sopra i limiti di legge e, quindi, non idonea al consumo. Il sistema di tracciabilità consente di sapere a chi è stata venduta quella farina e poter fare un tempestivo ed efficace richiamo della merce possibilmente prima che venga impiegata e consumata.

Per implementare un sistema di tecciabilità e rintracciabilità,

Dott. Cesare Martino Tecnologo Alimentare
info@cesaremartino.it



7 Commenti a “Tracciabilità e Rintracciabilità di filiera alimentare”

  • mauro scrive:

    vorrei saperne di piu soprattuto su come faccio a sapere lindirizzo di tutti i miei clienti finali privati. pasticcere

  • admin scrive:

    Salve, non ha necessità di saperlo. La normativa non richiede di identificare il consumatore finale; perciò può stare tranquillo. La tracciabilità, nel suo caso, vale per i suoi fornitori. Se invece commercializza la sua merce ad altri rivenditori, allora deve provvedere ad identificarli mediante la loro anagrafica, e sapere che merce con quale lotto ha consegnato loro. saluti

  • Il Timone srl scrive:

    Buongiorno, vorrei gentilmente sapere se bar, ristoranti, negozi alimentari, fruttivendoli ecc. hanno l’obbligo di rintracciabilità alimentare. Se sì in che misura devono farla?

    Grazie.

  • admin scrive:

    Tutte le attività alimentari devono prevedere una procedura, seppur semplice, che spieghi come soddisfano la norma sulla rintracciabilità. Le attività che vendono al consumatore finale, hanno solo l’obbligo di tracciabilità e rintracciabilità solo verso i loro fornitori

  • lahlali scrive:

    salve io vorrei sapere che differenza c’e tra data di scadenza e termine minimo di conservazione.

  • admin scrive:

    Secondo il dlgs 109/1992, la data di scandenza deve riportare giorno mese ed anno in etichetta. Viene impiegata per alimenti molto deperibili che vengono conservati in frigorifero in quanto la loro durata è di pochi giorni. Non è assolutamente consentito vendere alimenti scaduti. Col termine minimo di conservazione, è possibile indicare in etichetta anche solo il mese ed anno, oppure solo l’anno per gli alimenti inscatolati. Il termine minimo di conservazione, viene generalmente impiegato ad esempio per il latte a lunga conservazione, per i surgelati e pert tutti quegli alimenti poco deperibili che possono essere consumati con tranquillità anche dopo il TMC riportato in etichetta, senza rischiare nulla

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