aprile 18th, 2009 interpretazione del D.lgs. n° 193 del 24/11/2007
Con l’entrata in vigore del D.lg. n°193/07 sono state abrogate una serie di leggi nazionali che hanno avuto origine dal recepimento di Direttive Europee che fino ad ora hanno “governato” in tema di H.A.C.C.P. (con l’ex D.lg. n°155/97) e di controlli ufficiali (con il D.lg. 123/93). Nel 2004 la Comunità Europea ha emanato i Reg. CE 852/04, in materia di sicurezza alimentare, e Rec CE 882/04 in tema di controlli ufficiali.
La “vecchia” Autorizzazione Sanitaria, è stata definitivamente messa da parte. Ora, secondo l’articolo 6 del Reg. CE n° 852/04, bisogna presentare la cosiddetta D.I.A. (Domanda di Inizio Attività) per tutte quelle situazioni che prevedevano l’autorizzazione sanitaria (apertura di attività, aggiunta o modifica di processi produttivi, ecc.).
Il Decreto 193 pone nuovi importi e nuove regole in tema di sanzionamento.
Al comma 6 dell’art. 6 del D.lg. 193/07 si evince chiaramente che chi è completamente sprovvisto del manuale di autocontrollo HACCP, è punito con ammenda di 2000 Euro.
E’ punito con lo stesso imposto chi non predispone procedure in tema di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti).
N.B. Avere un manuale haccp non gestito, corrisponde sempre a 2000 euro. NON GESTITO vuol dire non compilare le schede di registrazione previste.
Con le PROCEDURE SEMPLIFICATE è possibile ridurre enormemente le schede da compilare riducendo, di conseguenza, il rischio di sanzioni.



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febbraio 26th, 2010 at 22:08
[...] Il principio fondamentale dell’HACCP è che in un manuale “scrivo ciò che faccio e faccio ciò che scrivo”; Perciò, se si prevedono delle schede di registrazione, bisogna compilarle. Se in seguito ad un’ispezione sanitaria risulta che alcune schede sono state lasciate vuote, la sanzione prevista va da 1000 a 6000 Euro. [...]
febbraio 27th, 2010 at 21:46
[...] avere un piano di autocontrollo HACCP comporta una sanzione di € 2000 feed Segnala questo post sul tuo social network: By admin in manuale haccp .::. [...]