maggio 30th, 2009 tabella alcool
Dal 23/09/2008 entra in vigore il nuovo decreto che obbliga i locali ad esporre le tabelle informative sull’assunzione di alcool. Le tabelle con le indicazioni sui tassi alcolemici sono uno strumento informativo importante, ma non esiste obbligo di esposizione a carico di tutti i pubblici esercizi. la norma prevede che sia obbligatoria l’affissione delle tabelle solo e soltanto nei locali in cui oltre alla somministrazione di bevande alcoliche si svolge attività di intrattenimento. Nella parte sottostante, gli esercizi di categoria “C” sono gli unici a dover esporre le tabelle. Per le altre attività, che non fanno intrattenimento, non esiste alcun obbligo.
I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in quattro tipologie
(Dati Validi Per il Comune di Lecce)
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Tipologia “A”: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
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Tipologia “B”: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
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Tipologia “C”: esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Per questa tipologia l’attività congiunta di trattenimento e svago deve essere prevalente rispetto a quella di somministrazione. Il principio della “prevalenza” è determinato dal rapporto fra superficie destinata all’attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale. Non costituisce attività di trattenimento, svago o spettacolo la semplice musica d’ascolto, di accompagnamento o compagnia;
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Tipologia “D”: esercizi di cui alla Tipologia “B”, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
DECRETO 30 luglio 2008
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160; Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata nonche' le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo; Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007; Preso atto delle considerazioni della Commissione circa l'impossibilita' di stabilire a priori la precisa quantita' di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu' sulla base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'eta', l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del sog-getto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze; Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico e' funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantita' di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, puo' non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura; Preso atto della necessita', rilevata dalla Commissione, di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino; Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) puo' avere effetti concreti sulla guida, in particolare per alcuni soggetti; Ritenuto altresi' che i contenuti proposti dalla Commissione sono adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro orientamento del cittadino; Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali nonche' al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto. 2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalita' ivi previste. 3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.
Art. 2.
1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi
modalita’ e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di
intrattenimento, congiuntamente all’attivita’ di vendita e
somministrazione di bevande alcoliche, di cui all’art. 6 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si
adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di
controllo.
Roma, 30 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti l’8 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110



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