- Corso REC per una pizzeria da asporto
Salve Dott. Martino,
le scrivo per chiedere un’informazione. Mio zio ha da poco rilevato una pizzeria d’asporto (lombardia) e il vecchio proprietario gli aveva assicurato che non avrebbe avuto bisogno del vecchio REC (pizza d’asporto con bibite come omaggio – no vendita). Ora, e solo ora, il commercialista ha detto che sarebbe fuori legge perchè non ha il REC. Io ho provato a vedere un pò su internet e mi sembra che il vecchio REC non sia più obbligatorio, ma sarebbe necessario un nuovo corso… In più un altr’altra pizzeria d’asporto (sono andato a chiedere informazioni anche a loro) del paese dice che lui non ha nulla e che non gli serve nulla perchè ha fatto mettere sul registro di cassa un tasto relativo alle bibite in omaggio… C’è anche chi dice di mettere solo un distributore automatico di bibite e si è a posto…
Insomma, ognuno dice la sua e io non so a chi credere…
Se potesse chiarirmi un pò le idee le sarei molto grato! Saluti, Vincenzo
Gentile Sig Vincenzo,
Facciamo chiarezza!
Le pizzerie sono attività artigianali. Una attività artigianale deve vendere solo ciò che produce. Le attività artigianali non hanno bisogno di alcun corso per poter essere aperte (il rec per le attività artigianali non esiste più). Se si vogliono vendere alimenti acquistati da terzi (come ad es. le bevande) allora occorre avere i seguenti requisiti previsti dal D.lgs 114/98 in tema di commercio di alimenti e bevande.
5. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attivita’ di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attivita’ di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attivita’ nel settore alimentare, in qualita’ di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualita’ di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
Per ovviare a quest’obbligo, si può montare un distributore di bevande gestito da un’altra ditta.
Saluti
Dott. Cesare Martino consulente per HACCP Lecce


mi SCUSI dott. martino ma se si acquista personalmente un distributore quindi non noleggiandolo,il r.e.c ugualmente non occorre per l’apertura della pizzeria?
Gentile Sig. Fabio,
L’attività di vendita tramite distributori automatici viene regolamentata dal D.lgs 114 del 1998 all’articolo 4. Per il commercio anche in questa forma deve affidare la gestione del distributore automatico ad una ditta esterna; oppure, come previsto dallo stesso D.lgs 114/98, deve avare i seguenti requisiti per poter commercializzare alimenti e bevande
5. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attivita’ di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attivita’ di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attivita’ nel settore alimentare, in qualita’ di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualita’ di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS;
c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
Salve Dott. Martino, vorrei aprire un negozio on line, vorrei vendere preparati in polvere per dolci, snack confezionati come ad esempio: Lion, twix, mars ecc e bevande analcoliche in lattina come la Fanta, quello che vorrei sapere e’ apparte l’ apertura della partita IVA, imps ecc e ovviamente aver superato con esito positivo il test per l’ h.a.c.c.p devo per forza frequentare il corso di formazione Professionale per il commercio di alimenti?
Grazie Fabrizio.